Di seguito vengono segnalate alcune delle sanzioni previste dal D.Lgs. 26 del 5 marzo 2013 che possono riguardare aziende e privati a vario titolo, da chi opera nel campo a chi detiene attrezzature funzionanti con gas fluorurati o miscele di essi: le sanzioni possono essere di due tipi: amministrative pecuniarie e penali.
Il D.Lgs. n. 26/2013 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di:
a) contenimento delle perdite di gas fluorurati (articolo 3);
b) recupero di gas fluorurati (articolo 4);
c) certificazione delle imprese (articolo 5);
d) trasmissione delle informazioni (articolo 6);
e) etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 7);
f ) divieti d’uso (articolo 8);
g) immissione in commercio (articolo 9);
h) iscrizione al Registro (articolo 10).
Salvo che il fatto costituisca reato:
– l’operatore che non adempie all’obbligo di controllo delle perdite è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 €;
– l’operatore che non si avvale di personale certificato per il controllo, o la riparazione, delle perdite è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 €;
– l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura, lo tiene in maniera incompleta o con formati non rispondenti alle disposizioni è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 €;
– l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente i registri delle apparecchiature è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 €;
– l’impresa che effettua recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento dei veicoli a motore (rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE) impiegando personale non in possesso di attestato è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 €;
– le imprese che prendono in consegna gas fluorurati utilizzando personale non in possesso del certificato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 €;
– le imprese che svolgono attività di cui ai regolamenti 303/2007 e 304/2007 senza essere in possesso della certificazione prevista sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 €;
– le imprese che non ottemperano all’obbligo di iscrizione al registro nazionale fgas di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n.43 sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 €;
– Chi non trasmette le informazioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n.43 (dichiarazione fgas) nei termini previsti o chi trasmette tali informazioni in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto stabilito dal detto decreto, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 €;
Per completezza si allega il decreto contenente la disciplina sanzionatoria nel quale sono riportate anche le altre sanzioni previste e non citate in questo articolo.
Data la complessità della materia, e considerati i notevoli rischi a cui il mancato rispetto delle norme espone, noi consigliamo sempre di valutare il servizio di terzo responsabile che offriamo. Affidandoci la cura dei vostri impianti e delle vostre apparecchiature saremo noi ad assumerci ogni responsabilità al riguardo.