Il regolamento europeo FGAS (ue) n. 517/2014 è rivolto a tutti i gli operatori e personale tecnico che possiedono o gestiscono macchinari e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
– apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– apparecchiature mobili di refrigerazione (veicoli frigo di ogni genere e dimensione);
– impianti fissi di protezione antincendio ed estintori che contengono determinati gas fluorurati ad effetto serra
Il regolamento FGAS prescrive, alle persone fisiche e alle imprese, l’obbligo di essere certificati per svolgere le seguenti attività:
– installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
– recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
– recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
– recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
– controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume
– smantellamento di apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra;