1) «gas fluorurati a effetto serra», gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra contenenti fluoro elencati nell’allegato I, o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
2) «idrofluorocarburi» o «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
3) «perfluorocarburi» o «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze;
4) «esafluoruro di zolfo» o «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I o le miscele che contengono tale sostanza;
5) «miscela», un fluido composto da due o più sostanze di cui almeno una sia una sostanza elencata nell’allegato I o nell’allegato II;
6) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell’anidride carbonica (CO 2 ), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO 2 , di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell’allegato IV;
7) «tonnellata di CO 2 equivalente», la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;
8) «operatore», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;
9) «uso», l’impiego di gas fluorurati a effetto serra nella produzione, manutenzione o assistenza, ivi compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi di cui al presente regolamento;
10) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione di un’altra parte, per la prima volta nell’Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l’uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione;
11) «apparecchiature ermeticamente sigillate», apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;IT 20.5.2014 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150/199