L’obiettivo del presente regolamento FGAS (ue) n. 517/2014 è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Di conseguenza:
a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra

Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamentenecessario per l’uso previsto.

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.

Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.

Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

Le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.

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