REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006, occorre stabilire norme concernenti la qualifica del personale che svolge, nel luogo in cui sono in funzione impianti contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, attività che possono incidere sul rischio di perdite.

(2)

È opportuno che il personale non ancora certificato ma iscritto, per ottenere le competenze pratiche richieste per l’esame, ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, sia autorizzato a svolgere per un periodo di tempo limitato le attività per le quali è necessario possedere la suddetta certificazione, purché siano svolte sotto la supervisione di personale certificato.

(3)

Alcuni Stati membri non dispongono ancora di sistemi di qualificazione o certificazione. Occorre pertanto accordare un determinato periodo di tempo al personale e alle imprese affinché possano ottenere un certificato.

(4)

Per evitare inutili oneri amministrativi, è opportuno consentire l’istituzione di un sistema di certificazione fondato sui sistemi di qualificazione esistenti, a condizione che le competenze e le conoscenze contemplate e il sistema di qualificazione corrispondente siano equivalenti ai requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

(5)

L’esame costituisce un mezzo efficace per valutare la capacità del candidato a svolgere correttamente le operazioni che possono provocare delle perdite, sia direttamente che indirettamente.

(6)

Affinché il personale che attualmente opera nei settori contemplati dal presente regolamento possa beneficiare della formazione e ottenere la certificazione senza interrompere la propria attività professionale, occorre stabilire un adeguato periodo transitorio durante il quale la certificazione si baserebbe sui sistemi di qualificazione esistenti e sull’esperienza professionale.

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(7)

Gli organismi ufficiali di valutazione e certificazione devono garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al presente regolamento, contribuendo in tal modo ad un effettivo riconoscimento reciproco dei certificati in tutta la Comunità.

(8)

Il riconoscimento reciproco non dovrebbe applicarsi ai certificati provvisori, poiché in alcuni Stati membri le condizioni per ottenere detti certificati possono essere notevolmente meno rigorose di quelle in vigore.

(9)

Occorre notificare alla Commissione le informazioni sul sistema di certificazione che rilascia i certificati soggetti al riconoscimento reciproco, secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (2). Le informazioni sui sistemi di certificazione provvisoria devono essere notificate alla Commissione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:

a)

controllo delle perdite delle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

b)

recupero, anche per quanto riguarda gli estintori;

c)

installazione;

d)

manutenzione o riparazione.

2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:

a)

installazione;

b)

manutenzione o riparazione.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«installazione», il primo collegamento, nel luogo di utilizzo, di uno o più serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti e dei relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio;

2)

«manutenzione o riparazione», tutte le attività che implicano un intervento sui serbatoi contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come agenti estinguenti o sui relativi componenti, ad esclusione dei componenti che non influiscono sul contenimento dell’agente estinguente prima del suo rilascio a fini antincendio.

Articolo 4

Certificazione del personale

1. Il personale addetto alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possiede un certificato di cui all’articolo 5 o all’articolo 6.

2. Il paragrafo 1 non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, al personale che svolge una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività in questione, purché quest’ultima sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, al personale che svolge una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento prima della data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Per il periodo di cui al primo comma, si considera che tale personale sia certificato per tali attività ai fini delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 5

Certificati rilasciati al personale

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 11 e incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell’allegato.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame contempli le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato e soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, ma l’attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2, del presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 può rilasciare un certificato al titolare di tale qualifica senza sottoporlo nuovamente ad esame.

4. Qualora un sistema di certificazione basato su prove di esame soddisfi i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 e contempli solo in parte le competenze minime indicate nell’allegato, gli organismi di certificazione possono rilasciare un certificato a condizione che il richiedente superi un ulteriore esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 11.

Articolo 6

Certificati provvisori rilasciati al personale

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per il personale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.

2. Il personale in possesso di un attestato rilasciato nell’ambito dei sistemi di qualificazione vigenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è considerato titolare di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che il titolare è autorizzato a svolgere.

3. Al personale che possiede un’esperienza professionale nelle attività in questione, acquisita prima della data indicata nell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate e la data di scadenza.

Articolo 7

Certificazione delle imprese

1. Le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all’articolo 8 o all’articolo 9.

2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applica, per un periodo la cui durata non può oltrepassare la data di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, prima della data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006.

Articolo 8

Certificati rilasciati alle imprese

1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10 rilascia un certificato a un’impresa per una o più delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a)

impieghi personale certificato in conformità all’articolo 5, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto;

b)

sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a)

nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza;

b)

attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;

c)

data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Articolo 9

Certificati provvisori rilasciati alle imprese

1. Gli Stati membri possono applicare un sistema di certificazione provvisoria per le imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 2, in conformità ai paragrafi 2 o 3, o ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

I certificati provvisori di cui ai paragrafi 2 e 3 scadono al più tardi il 4 luglio 2010.

2. Le imprese certificate nell’ambito dei sistemi di certificazione esistenti per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono considerate titolari di un certificato provvisorio.

Gli Stati membri individuano gli attestati che danno diritto ad ottenere certificati provvisori per le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, che il titolare è autorizzato a svolgere.

3. Alle imprese che impiegano personale in possesso di un certificato per le attività per cui è richiesta la certificazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, è rilasciato un certificato provvisorio da un ente designato dallo Stato membro.

Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

Articolo 10

Organismo di certificazione

1. L’organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati al personale o alle imprese che partecipano ad una o più delle attività previste dall’articolo 2.

L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.

3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o un’impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Articolo 11

Organismo di valutazione

1. L’organismo di valutazione, designato dall’autorità competente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per il personale di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell’articolo 10 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.

L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato.

3. L’organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d’esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Articolo 12

Notifica

1. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri notificano alla Commissione la propria intenzione di applicare un sistema di certificazione provvisoria conformemente all’articolo 6 o all’articolo 9 o a entrambi.

2. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, se del caso, gli enti designati per il rilascio dei certificati provvisori e le disposizioni nazionali adottate, in base alle quali i documenti rilasciati dai sistemi di certificazione vigenti sono considerati certificati provvisori.

3. Entro il 4 gennaio 2009 gli Stati membri notificano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 308/2008, il nome e il recapito degli organismi di certificazione per il personale e le imprese di cui all’articolo 10, nonché i titoli dei certificati rilasciati al personale che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8.

4. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità al paragrafo 3, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Articolo 13

Condizioni per il riconoscimento reciproco

1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità all’articolo 5, per quanto concerne il personale, e all’articolo 8, per quanto concerne le imprese.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2) Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).

ALLEGATO

Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli organismi di valutazione

L’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, è costituito da:

a)

una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna «Tipo di prova», consistente in una o più domande intese a valutare una determinata competenza o conoscenza;

b)

una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna «Tipo di prova», durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Competenze e conoscenze minime

Tipo di prova

1.

Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra)

T

2.

Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti

T

3.

Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento

T

4.

Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul mercato

T

5.

Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite

T

6.

Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di sicurezza

T

7.

Essere in grado di installare i contenitori dell’impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra

P

8.

Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra

T

9.

Saper consultare il registro dell’impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione

T

10.

Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l’impianto alla ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (1)

P

11.

Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti antincendio

T

(1) GU L 333 del 19.12.2007, pag. 4.

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