Tenuta dei registri

Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.

Gli operatori conservano i registri per almeno cinque anni.
Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato.

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:

a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.

Registrazioni degli interventi di controllo effettuati

I controlli delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra effettuati con le frequenze prestabilite devono essere oggetto di registrazione su appositi registri (Registri delle apparecchiature e Registri dei sistemi antincendio).

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SERVIZIO CLIENTI 800.31.32.33

Ogni apparecchiatura (anche se composta da più circuiti) dovrà essere dotata di proprio Registro, sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni generali:
· Dati dell’operatore;
· Tipologia di apparecchiatura (refrigeratore, pompa di calore, condizionatore ecc);
· Quantità e tipologia di F-gas contenuto;
· Codice dell’apparecchiatura (corrispondente al numero di matricola);

Mentre per quanto riguarda gli interventi di controllo:

· Quantità di F-gas eventualmente aggiunto a seguito di perdite riscontrate;
· Quantità di F-gas eventualmente recuperato durante l’intervento di riparazione;
· Dati relativi all’impresa incaricata del controllo (compresi estremi di certificazione degli addetti – vedi di seguito);
· Data dell’effettuazione del controllo;
· Qualora l’apparecchiatura venga smantellata dovranno essere annotati i dati relativi all’impresa incaricata dell’allontanamento ed invio a recupero/smaltimento e le misure adottate per il recupero dei gas in esse contenute.

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Gielle è fornitore leader di gas refrigeranti (HFC, HC E HFO) per i settori HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione).

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Gielle, autorizzata dal Ministero dell’Ambiente, è centro di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi gas frigorigeni.

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