Tenuta dei registri
Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Gli operatori conservano i registri per almeno cinque anni.
Su richiesta, i registri sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato.
Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.
Registrazioni degli interventi di controllo effettuati
I controlli delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra effettuati con le frequenze prestabilite devono essere oggetto di registrazione su appositi registri (Registri delle apparecchiature e Registri dei sistemi antincendio).